No all’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti della P.A. – 21 Febbraio 2019

No all’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti della P.A. – 21 Febbraio 2019

La Corte Costituzionale, con sentenza n.20/19, ha dichiarato illegittima la disposizione relativa all’obbligo di pubblicazione dei dati personali concernenti il reddito e la situazione patrimoniale dei dirigenti della P.A. sui relativi siti istituzionali. Tali dati – compensi per gli incarichi svolti, patrimonio desunto dalla dichiarazione dei redditi e da attestazioni sui diritti reali, azioni di società, quote di partecipazione in società – erano oggetto di vari trattamenti, tra cui la diffusione tramite sito web istituzionale, l’indicizzazione, la rintracciabilità e persino il riutilizzo. Il bilanciamento di interessi in questo caso ha visto prevalere il diritto alla riservatezza rispetto che quello alla trasparenza, ritenendosi violato nel caso di specie il principio di proporzionalità, ex art. 3 della Costituzione. Questo in quanto il diritto di accesso da parte del cittadino alle informazioni deve essere garantito in funzione di un controllo sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali sia sull’impiego virtuoso delle risorse pubbliche, fermo restando infatti il permanere dell’obbligo di pubblicazione per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché per le spese relative ai viaggi di servizio e alle missioni pagate con fondi pubblici. Per quanto concerne invece i dati oggetto di incostituzionalità, questi non sono effettivamente collegati in modo diretto all’espletamento degli incarichi, oltre al fatto che gli interessati non necessitano, come i titolari degli incarichi politici, di un rapporto di fiducia con il popolo che giustifichi la pubblicazione della loro condizione economica e sociale. Senza contare infine che una tale quantità massiva di dati, non adeguatamente riferita al singolo soggetto, funzione e connessa responsabilità, più che assolvere ad esigenze di anticorruzione e trasparenza rischia di determinare una maggiore confusione, oltre che molto spesso una morbosa curiosità. Rimangono comunque soggetti all’obbligo di pubblicazione, in garanzia di un livello minimo di tutela da un punto di vista di trasparenza amministrativa, i dirigenti apicali delle amministrazioni statali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù dell’elevatissima importanza e delicatezza dei compiti assegnatigli.

https://www.italiaoggi.it/news/dirigenti-p-a-l-obbligo-di-pubblicare-online-i-dati-su-reddito-e-patrimonio-e-incostituzionale-201902211259286852

Tag: News

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