In arrivo la banca dati sul testamento biologico

Con la legge di bilancio del 2018 erano stati stanziati i fondi per il finanziamento di una banca dati relativa alle disposizioni anticipate di testamento (Dat), che, grazie all’assenso del Garante per la protezione dei dati personali, vedrà a breve la luce.

Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, delle Regioni e dell’Autorità di controllo, ha predisposto il testo inerente i contenuti informativi del database, affrontando gli aspetti più critici, tra cui – dal punto di vista della protezione dei dati personali – il tempo di conservazione e i soggetti che hanno accesso allo stesso.

Alla banca dati, istituita presso il Ministero della Salute, confluiranno le manifestazioni di volontà di tutti i soggetti maggiorenni che decideranno di stabilire anticipatamente i trattamenti sanitari a cui vorranno essere sottoposti in caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi.

All’interno della stessa saranno contenute quindi, con il previo consenso dell’interessato, le copie delle dichiarazioni, la nomina e/o revoca dell’eventuale fiduciario, fermo restando il loro costante aggiornamento. Gli interessati potranno essere anche soggetti non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Per quanto concerne il tema della data retention, essa è stata stabilita nel periodo di 10 anni dal decesso dell’interessato, al termine del quale i dati a lui riferibili saranno cancellati.

I soggetti autorizzati ad accedere al database saranno limitati al medico che ha in cura l’interessato e al fiduciario, qualora fosse stato nominato. Inoltre avranno titolo ad alimentare ed aggiornare la banca dati – per mezzo di un modulo elettronico – gli ufficiali di stato civile comunali, i notai e il responsabile dell’Unità organizzativa competente delle Regioni che abbia predisposto il servizio.

L’interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, avrà il diritto di ricevere comunicazione dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni all’interno della banca dati.

Sussistono ancora degli elementi da definire in maniera più specifica e dettagliata, come ha richiesto il Garante in un’ottica cautelativa. I temi si incentrano sulle modalità di accesso al sistema da parte del medico e/o del fiduciario e sulla corretta individuazione dei soggetti che, in qualità di titolari autonomi del trattamento, sono legittimati a trasmettere le Dat alla banca dati (v. https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9117778)

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